IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
 
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Rifinanziamenti
 
   1.  Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1989 e nel bilancio pluriennale 1989-1991  per  finalita'
di  rifinanziamento  di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'art.
32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla
legge  regionale  3  settembre  1982,  n.  43,  sono determinati, per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991  nella  misura  indicata  nella
tabella A allegata alla presente legge.