IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Rifinanziamenti 1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e nel bilancio pluriennale 1989-1991 per finalita' di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, sono determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.